Art. 7. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei liniiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prime due prove e della votazione conseguita nella prova orale. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e' approvata con decreto del rettore ed e' pubblicata presso l'albo dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per un periodo di 24 mesi dalla pubblicazione. Sono altresi' fatti salvi gli effetti di poter attingere dalla graduatoria, evitando l'aggravio di ulteriori procedure concorsuali, a seguito di aumento di posti del concorso di cui trattasi.