Art. 7. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l'ordine dei punti di votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata con decreto direttoriale ed e' pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.