Art. 10. Prove di esame - Diario Gli esami si svolgeranno nei giorni e con le modalita' di cui all'allegato programma che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nei locali, nei giorni e nell'ora indicati in ciascun allegato, di cui al primo comma del presente articolo. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte o pratiche il punteggio minimo di 21/30. La prova orale non si intendera' superata se i candidati non otterranno una votazione di almeno 21/30. L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. La durata delle singole prove sara' determinata dalla Commissione. L'elenco dei candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara' affisso presso la sede dove si svolge il concorso. Le sedute della Commissione giudicatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche: al termine di ogni seduta la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e' affisso all'Albo della sede di esame.