Art. 10.

                       Prove di esame - Diario

    Gli  esami  si  svolgeranno  nei giorni e con le modalita' di cui
all'allegato programma che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto.
    I  candidati,  ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi nei locali, nei giorni e nell'ora
indicati  in  ciascun  allegato,  di  cui al primo comma del presente
articolo.
    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato  in  ciascuna  delle  prove scritte o pratiche il punteggio
minimo di 21/30.
    La  prova  orale  non  si  intendera' superata se i candidati non
otterranno una votazione di almeno 21/30.
    L'assenza  del  candidato  sara'  considerata  come  rinuncia  al
concorso, quale ne sia la causa.
    La   durata   delle   singole   prove   sara'  determinata  dalla
Commissione.
    L'elenco  dei  candidati  che  conseguono l'ammissione alla prova
orale sara' affisso presso la sede dove si svolge il concorso.
    Le  sedute  della Commissione giudicatrice durante lo svolgimento
della  prova  orale  sono  pubbliche:  al  termine  di ogni seduta la
Commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  del  voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto
dal  Presidente  e  dal Segretario, e' affisso all'Albo della sede di
esame.