Art. 11. Documenti di riconoscimento Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 rilasciata da una pubblica amministrazione; b) tessera postale; c) porto d'armi; d) patente automobilistica; e) passaporto; f) carta d'identita'. I suddetti documenti non devono essere scaduti per decorso del termine di validita' previsto per ciascuno di essi. Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti o che presentino documenti scaduti.