Art. 11.

                     Documenti di riconoscimento

    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove di esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a) tessera  personale  di  riconoscimento di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 rilasciata da una
pubblica amministrazione;
      b) tessera postale;
      c) porto d'armi;
      d) patente automobilistica;
      e) passaporto;
      f) carta d'identita'.
    I  suddetti  documenti  non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
    Saranno  esclusi  dalle prove i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti o che presentino documenti scaduti.