Art. 13.

           Formulazione ed approvazione della graduatoria

    Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi,
determinato  dalla  media  dei  punteggi delle prove scritte/pratiche
sommata  al  voto  conseguito  nella  prova orale e al voto riportato
nella  valutazione dei titoli, con l'osservanza, a parita' di merito,
delle norme sulle preferenze previste nel precedente articolo.
    Con  decreto  del  direttore  amministrativo  sara'  approvata la
graduatoria  di  merito  e  dichiarato  il  vincitore e sara' affissa
all'albo  ufficiale  dell'Universita'  degli  studi  di  Padova entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  approvazione  degli  atti. Di tale
pubblicazione  viene  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  -  4a  serie  speciale - e dal giorno successivo a quello
della  pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre
il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  di  merito  e'  immediatamente efficace e rimane
efficace   per   un   termine  di  diciotto  mesi  dalla  data  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.