Art. 6.

      Domande dei concorrenti cittadini della Comunita' europea

    I   concorrenti  di  cittadinanza  non  italiana  sono  tenuti  a
presentare la domanda in lingua italiana con le modalita' ed entro il
termine  stabilito  negli  articoli  precedenti. Gli atti e documenti
redatti  in  lingua  straniera  devono  essere  accompagnati  da  una
traduzione  in lingua italiana dichiarata conforme al testo originale
dalla  competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale.