IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
    Vista la legge 25 ottobre 1077, n. 808;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto   il  decreto  ministeriale  20 maggio  1983  e  successive
modificazioni;
    Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
    Visto  il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534 che integra
e modifica il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto il divieto di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 421
del 23 ottobre 1992;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 196,  ed un
particolare l'art. 39, comma 15;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693,   recante  modificazioni  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 487/1994;
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n. 675   e  successive
modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1998,
n. 403;
    Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 1220 del 17 giugno 1999, con il
quale  e'  stato  adottato  il  regolamento di ateneo disciplinante i
procedimenti   di   selezione  e  assunzione  del  personale  tecnico
amministrativo dell'Universita' degli studi di Padova;
    Vista  la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione
nell'adunanza del 7 settembre 1999, con la quale e' stata autorizzata
l'emissione del presente bando di concorso;
    Viste le note dei direttori dei dipartimenti;
    Accertata   l'inesistenza   di   graduatorie   utili   ai   sensi
dell'art. 23,  quarto  comma, della legge n. 23/1986 di concorsi gia'
espletati per il profilo e la struttura di cui ai presente bando;
    Considerato   che,   con  separato  provvedimento  si  procedera'
all'indizione  di  corso  concorso riservato al personale in servizio
presso l'Universita' degli studi di Padova;
    Verificata la disponibilita' finanziaria;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                              Indizione

    L'Universita'  degli  studi di Padova indice il seguente concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di analista programmatore,
settima  qualifica,  area  funzionale delle strutture di elaborazione
dati, presso la struttura di seguito indicata:
concorso     n.     posti     n.        Centro    di    calcolo    di
ateneo34/2000          1
    Sono garantite pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.


                             Ammissione

    Per  l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso, alla data
di  scadenza del termine di presentazione delle domande, dei seguenti
requisiti:
      a) titolo  di  studio: diploma di laurea, diploma universitario
ovvero  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  piu'
esperienza   lavorativa   specifica   attinente  la  professionalita'
richiesta,  prestata  per  almeno  tre  anni  presso  amministrazioni
statali, enti pubblici o aziende private.
    Per  i  cittadini  degli  stati  membri  dell'Unione  europea  e'
richiesto  il  possesso  di  un  titolo  di studio equipollente. Tale
equipollenza  dovra'  risultare  da  idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita';
    Ai  sensi  dell'art. 84,  comma terzo, della legge n. 312/1980 si
prescinde dal possesso del titolo di studio suddetto per il personale
universitario della qualifica immediatamente inferiore in servizio da
almeno cinque anni senza demerito;
      b) eta' non inferiore agli anni 18;
      c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea:
      d) godimento  dei diritti politici. I candidati cittadini degli
stati  membri  dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
      e) idoneita' fisica all'impiego;
      f) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
    I  cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea devono avere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Non  possono  essere  ammessi  al concorso coloro che siano stati
esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  e  coloro che siano stati
destituiti  dall'impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero
che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi
dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    L'esclusione  dal  concorso per difetto dei requisiti prescritti,
puo'  essere  disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato del
Direttore amministrativo.

                               Art. 3.


          Presentazione della domanda - Termini e modalita'

    Coloro che intendono partecipare ai concorsi di cui al precedente
art. 1  devono  presentare  la  domanda  al  Direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Padova entro il termine perentorio di
trenta   giorni   decorrenti  dal  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
    Il  modulo  della  domanda allegato al presente bando di concorso
(allegato  A),  e'  disponibile  anche  in  via  telematica  al  sito
http://www.unipd.it (alla voce concorsi).
    Una  copia  debitamente  firmata  di  detto  modulo  deve  essere
consegnata  (entro  le  ore 13 del giorno di scadenza) ovvero inviata
tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Universita'  degli  studi  di Padova - ufficio concorsi, Riviera Tito
Livio,  6  -  35123  Padova,  entro il termine perentorio indicato al
primo  comma del presente articolo. A tal fine fara' fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
    La domanda deve essere presentata in carta semplice.
    Il  candidato che intenda partecipare a piu' concorsi e' tenuto a
presentare distinte domande.

                               Art. 4.


                       Contenuto delle domande

    La domanda di partecipazione deve contenere l'univoca indicazione
di:
      1) cognome e nome;
      2)  il  codice di identificazione personale che per i cittadini
italiani coincide con il codice fiscale;
      3) la data ed il luogo di nascita,
      4) la residenza con l'indicazione della via, del numero civico,
della citta', della provincia, del codice di avviamento postale;
      5) il numero del concorso al quale intendono partecipare;
      6)  il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato
membro della Comunita' economica europea;
      7) se cittadino italiano, iscrizione nelle liste elettorali con
l'indicazione  del  comune,  ovvero  i  motivi della non iscrizione o
della  cancellazione dalle liste medesime: se cittadino non italiano,
dichiarazione  di godimento dei diritti civili e politici nello Stato
di appartenenza o di provenienza;
      8)  le  eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa  amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale)  e  i
procedimenti penali eventualmente pendenti:
      9)  il  possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del
bando  di  concorso, con l'indicazione dell'anno scolastico in cui e'
stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato.
    I  candidati  che  partecipano ai sensi dell'art. 84, terzo comma
della legge n. 312/1980, debbono dichiarare, in mancanza del predetto
titolo  di studio, di essere in servizio da almeno cinque anni, senza
demerito,    nella    qualifica   immediatamente   inferiore   presso
l'Universita';
      10)   la   posizione  rivestita  nei  riguardi  degli  obblighi
militari;
      11)  non  essere  stato  destituito o dispensato, ne' di essere
stato   dichiarato   decaduto  da  un  impiego  presso  una  pubblica
amministrazione;
    12)    gli    eventuali   servizi   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
      13) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale il concorso si riferisce.
    Ogni  candidato puo' eleggere nella domanda un domicilio speciale
ai   fini   delle   comunicazioni   da   parte   dell'amministrazione
Universitaria.
    I  candidati  riconosciuti  portatori di handicap, ai sensi della
legge n. 104/1992, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al
proprio  handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
    L'amministrazione   non  assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione  di  comunicazioni  dipendente da inesatte indicazioni di
recapito  o  da  non  avvenuta  o  tardiva informazione di variazione
dell'indirizzo  indicato  nella  domanda,  ne' per eventuali disguidi
postali  o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5.


                        Allegati alle domande

    La domanda deve essere corredata da:
      1) fotocopia di un documento di riconoscimento;
      2) qualsiasi  titolo e pubblicazione ritenuto utile ai fini del
concorso;
      3) eventuali titoli di preferenza;
      4) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentati;
      5) un elenco dei titoli di preferenza presentati.
    Tutta   la   documentazione  deve  essere  presentata,  in  carta
semplice.
    Saranno  valutate  solo le pubblicazioni regolarmente edite (sono
esclusi  quindi i lavori in corso di pubblicazione) ovvero quelle per
le  quali risultino adempiute le formalita' di deposito della copia a
stampa,  ai  sensi  del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto
1945, n. 660 (tali obblighi si riferiscono alla consegna, da parte di
ogni  stampatore, di quattro esemplari di qualsivoglia suo stampato o
pubblicazione  alla  prefettura  della  provincia nella quale ha sede
l'officina grafica ed alla locale procura della Repubblica).
    Tutta la documentazione deve essere presentata in carta semplice.
I  documenti,  i  titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in
originale,  copia  autenticata, ovvero in copia semplice accompagnata
dalla dichiarazione di conformita' all'originale resa dal concorrente
stesso (allegato B).
    I  cittadini italiani e della Comunita' europea possono ricorrere
alla  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  per comprovare:
titolo  di  studio o qualifica professionale, esami sostenuti; titolo
di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento
e di qualificazione tecnica (allegato B).
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a  documenti  e titoli gia'
presentati all'Universita'.

                               Art. 6.


      Domande dei concorrenti cittadini della Comunita' europea

    I   concorrenti  di  cittadinanza  non  italiana  sono  tenuti  a
presentare la domanda in lingua italiana con le modalita' ed entro il
termine  stabilito  negli  articoli  precedenti. Gli atti e documenti
redatti  in  lingua  straniera  devono  essere  accompagnati  da  una
traduzione  in lingua italiana dichiarata conforme al testo originale
dalla  competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale.

                               Art. 7.


                      Commissione giudicatrice

    La   Commissione   giudicatrice  sara'  nominata  con  successivo
provvedimento  del Direttore amministrativo e composta secondo quanto
previsto  dal  decreto  del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni.

                               Art. 8.


                          Titoli valutabili

    A  seconda  del  profilo  professionale  e  delle caratteristiche
proprie   del  posto  messo  a  concorso,  le  categorie  dei  titoli
valutabili, sono i seguenti:
    1. Titoli di studio:
      a) votazione  conseguita  nel  titolo  di  studio  previsto per
l'ammissione al concorso;
      b) altri titoli di studio e accademici attinenti al posto messo
a  concorso  (lauree,  specializzazioni,  dottorati, borse di studio,
master, ecc.);
      c) attestati   di   qualificazione   o   di   specializzazione,
rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale
organizzati   dall'ateneo,  da  pubbliche  amministrazioni,  da  enti
pubblici o da organismi privati, attinenti il posto messo a concorso;
    2. Titoli professionali:
      a) incarichi  o  servizi  speciali o svolgimento di particolari
funzioni  professionali  attestate presso pubbliche amministrazioni o
enti  pubblici  attinenti  alle  attivita'  istituzionali relative al
posto messo a concorso;
      b) attivita' didattiche, partecipazione in qualita' di relatore
a corsi, seminari, ecc.;
      c) partecipazione a commissione in qualita' di componente;
    3. Titoli scientifici:
      a) pubblicazioni  scientifiche,  lavori  originali e contributi
innovativi  nell'interesse  del  servizio  attinenti al posto messo a
concorso;
      b) menzione  in articoli scientifici, comunicazioni, ecc. (come
non relatore) attinenti alle attivita' istituzionali relative a posto
messo a concorso;
      c) partecipazione,   in   qualita'  di  relatore,  a  convegni,
congressi, ecc.;
    4. Titoli di anzianita':
      a) anzianita'    di   servizio   effettivo   prestato,   presso
l'Universita',  nella  qualifica  ricoperta alla data di scadenza del
bando;
      b) anzianita'  di  servizio effettivo prestato precedentemente,
presso l'Universita', in qualifiche inferiori;
      c) anzianita'  di  servizio  effettivo  prestato  presso  altre
Amministrazioni  statali,  enti  pubblici  o aziende specializzate di
settore.
    5. Altri titoli:
      a) idoneita'   in  concorsi  pubblici  per  esami  (valutazione
dell'esito   conseguito)   attinenti   alle  attivita'  istituzionali
relative al posto messo a concorso;
      b) abilitazioni professionali;
      c) altri titoli attinenti al posto messo a concorso.
    La  valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione dei criteri
determinati   sulla   base   del   profilo  e  delle  caratteristiche
professionali  del  posto  messo  a  concorso  e  di  quanto previsto
all'allegato  C  del  presente bando, e' effettuata dalla Commissione
dopo  le  prove  scritte  e/o  pratiche  e  prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    Per  i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10/30 o equivalente.
    Il  risultato  della  valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati  prima  dell'effettuazione  delle  prove  orali, mediante
affissione presso la struttura dove viene svolto il concorso.

                               Art. 9.


                            Preselezione

    Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia
superiore  a  cento,  l'amministrazione  si  riserva  la  facolta' di
procedere    a   preselezione   anche   mediante   ricorso   a   test
psico-attitudinali.
    L'assenza  dalla  prova di preselezione comporta l'esclusione dal
concorso, quale ne sia la causa.
    A parita' di punteggio la preferenza sara' determinata dai titoli
previsti per la preferenza a parita' di merito.
    L'amministrazione  si  riserva,  in  ogni  caso,  la  facolta' di
sottopone i candidati ad una prova psico-attitudinale di personalita'
e  nel  campo  dell'area  relazionale,  che  non sara' di pregiudizio
alcuno alle altre prove concorsuali.

                              Art. 10.


                       Prove di esame - Diario

    Gli  esami  si  svolgeranno  nei giorni e con le modalita' di cui
all'   allegato   programma   che   costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del presente decreto.
    I  candidati,  ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi nei locali, nei giorni e nell'ora
indicati  in  ciascun  allegato,  di  cui al primo comma del presente
articolo.
    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato  in  ciascuna  delle  prove scritte o pratiche il punteggio
minimo di 21/30.
    La  prova  orale  non  si  intendera' superata se i candidati non
otterranno una votazione di almeno 21/30.
    L'assenza  del  candidato  sara'  considerata  come  rinuncia  al
concorso, quale ne sia la causa.
    La   durata   delle   singole   prove   sara'  determinata  dalla
commissione.  L'elenco dei candidati che conseguono l'ammissione alla
prova orale sara' affisso presso la sede dove si svolge il concorso.
    Le  sedute  della commissione giudicatrice durante lo svolgimento
della  prova  orale  sono  pubbliche:  al  termine  di ogni seduta la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  del  voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto
dal  presidente  e  dal segretario, e' affisso all'albo della sede di
esame.

                              Art. 11.


                     Documenti di riconoscimento

    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove di esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a) tessera  personale  di  riconoscimento di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 rilasciata da una
Pubblica amministrazione;
      b) tessera postale;
      c) porto d'armi;
      d) patente automobilistica;
      e) passaporto;
      f) carta d'identita'.
    I  suddetti  documenti  non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
    Saranno  esclusi  dalle prove i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti o che presentino documenti scaduti.

                              Art. 12.


                        Titoli di preferenza

    Le  categorie  di  cittadini  che  hanno preferenza, a parita' di
merito, sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  i  militari  volontari  delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.

                              Art. 13.


           Formulazione ed approvazione della graduatoria

    Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi,
determinato  dalla  media  dei  punteggi delle prove scritte/pratiche
sommata  al  voto  conseguito  nella  prova orale e al voto riportato
nella  valutazione dei titoli, con l'osservanza, a parita' di merito,
delle norme sulle preferenze previste nel precedente articolo.
    Con  decreto  del  direttore  amministrativo  sara'  approvata la
graduatoria  di  merito  e  dichiarato  il  vincitore e sara' affissa
all'albo  ufficiale  dell'Universita'  degli  studi  di  Padova entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  approvazione  degli  atti. Di tale
pubblicazione  viene  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  -  4a  serie  speciale - e dal giorno successivo a quello
della  pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre
il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  di  merito  e'  immediatamente efficace e rimane
efficace   per   un   termine  di  diciotto  mesi  dalla  data  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.

                              Art. 14.


                       Restituzione dei titoli

    I  candidati  potranno  provvedere  al  ritiro dei titoli e delle
pubblicazioni inviati non prima di quattro mesi decorrenti dalla data
di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo; trascorsi
sessanta giorni dal periodo suindicato l'Universita' provvedera' allo
smaltimento senza alcun avviso.

                              Art. 15.


                   Costituzione rapporto di lavoro

    L'amministrazione   procedera'   all'assunzione  del  concorrente
dichiarato    vincitore,    subordinatamente    alla   disponibilita'
finanziaria di questo ateneo per le spese del personale approvata dal
Consiglio di amministrazione.
    Il  candidato  dichiarato vincitore del concorso sara' invitato a
presentare   i  documenti  necessari  al  fine  dell'assunzione  e  a
sottoscrivere  il  contratto individuale di lavoro. In tale contratto
sono indicati: la data di inizio del rapporto di lavoro, la qualifica
funzionale ed il livello retributivo iniziale, le mansioni, la durata
del periodo di prova e la sede di destinazione.

                              Art. 16.


                       Assunzione in servizio

    Il  candidato  dichiarato vincitore del concorso sara' assunto in
prova.
    La  mancata  assunzione  del  servizio  senza giustificato motivo
comportera' l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
    Qualora  il  candidato  dichiarato vincitore assuma servizio, per
giustificato  motivo,  con  ritardo  sul  termine  prefissatogli, gli
effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

                              Art. 17.


                          Periodo di prova

    Il  periodo  di  prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere
rinnovato  o  prorogato  alla  scadenza.  Decorso il periodo di prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente si intende confermato in servizio.

                              Art. 18.


                            Comunicazioni

    Per  quanto  non  previsto  dal presente bando valgono, sempre se
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nelle   norme  citate  in  premessa,  nonche'  quelle  contenute  nel
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  comparto  universita',
attualmente vigente.
    Il  presente  decreto  sara'  inserito  nella  Raccolta ufficiale
appositamente  istituita  presso  questo  ateneo e sara' trasmesso al
ministero   della  giustizia  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Padova, 18 aprile 2000
Il direttore amministrativo: Molinari