Art. 2.

       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa

    La  partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e'  libera,  senza  limitazioni  in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduti dai candidati.
    Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
      1) coloro  che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
      2) coloro  che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
      3) coloro  che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale,   ai   sensi  dell'art. 127,  lettera  d)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      4) i  professori ordinari, associati e ricercatori universitari
di  ruolo  dello stesso settore scientifico disciplinare o di settori
affini  a  quello  per  il  quale  e' indetta la procedura, di cui al
decreto ministeriale 26 febbraio 1999. A tal fine saranno applicati i
criteri  di  affinita' di cui all'allegato B del decreto ministeriale
26 febbraio 1999.
    I  requisiti  per  ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.