Art. 3.

             Domande di ammissione - Termini e modalita'

    La  domanda  di ammissione al concorso, redatta su carta semplice
secondo  la vigente normativa ed in conformita' all'unito allegato A,
intestata  al  rettore dell'Universita' degli studi di Foggia, dovra'
essere  presentata  direttamente  o spedita esclusivamente a mezzo di
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, alla predetta Universita'
degli  studi,  via  IV  Novembre,  1 - 71100 Foggia, entro il termine
perentorio  di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami".
    La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita,
come  sopra  specificato, entro il termine su indicato. A tal fine fa
fede  il  timbro  a data dell'ufficio postale accettante. Sulla busta
devono  essere  chiaramente  indicati  la  procedura  di  valutazione
comparativa,  la facolta' e il settore scientifico-disciplinare per i
quali si presenta la domanda.
    I  candidati  stranieri  devono  presentare  la domanda in lingua
italiana con le modalita' previste dal presente articolo.
    La  domanda  del candidato dovra' contenere, a pena di esclusione
dalla   valutazione   comparativa,   le   indicazioni  necessarie  ad
individuare   in   modo   univoco   la   facolta'   ed   il   settore
scientifico-disciplinare  per  il  quale  il candidato intende essere
ammesso.
    I   candidati   che   intendono   partecipare   alla  valutazione
comparativa   per   piu'  settori  scientifico-disciplinari  dovranno
presentare   distinte   istanze  per  ognuno  dei  settori  prescelti
allegando  ad  ognuna di esse la relativa documentazione. Nel caso in
cui  il  candidato  indichi nell'istanza piu' settori sara' ammesso a
partecipare  alla  valutazione  comparativa  relativa  al  primo  dei
settori scientifico-disciplinari indicati nella stessa.
    Nella  domanda  i  candidati  dovranno  chiaramente  indicare  il
proprio  cognome  e  nome,  data  e  luogo  di  nascita  e  codice di
identificazione   personale   (codice  fiscale).  Tutti  i  candidati
dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilita':
      1) il luogo e la data di nascita;
      2) la  cittadinanza  posseduta  (sono  equiparati  ai cittadini
dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
      3) di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  le  eventuali
condanne  riportate,  indicando gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
      4) di non essere professore ordinario di ruolo inquadrato nello
stesso  settore scientifico-disciplinare o in settori affini a quello
per il quale presenta la domanda di partecipazione;
      5) di   aver   rispettato   l'obbligo   previsto  dal  comma  4
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998,  n. 390,  di  seguito  riportato:  "Ogni  candidato,  a pena di
esclusione,   puo'  partecipare  complessivamente  ad  un  numero  di
valutazioni  comparative  non superiore a cinque presso le varie sedi
universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza
del  termine  per  la  presentazione delle domande di ammissione alla
prima  valutazione  comparativa  prescelta".  Il candidato e' escluso
dalla   procedura,   successiva  alla  quinta,  per  la  quale  abbia
presentato   domanda   di   partecipazione  entro  l'anno  solare  di
riferimento.  Ai  fini  dell'esclusione fa fede la data e l'ora della
consegna della domanda all'ufficio competente;
      6) di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso una
pubblica  amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e
di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi  dell'art. 127,  lettera  d)  del  decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      7) di essere o meno professore associato di ruolo;
      8) di essere fisicamente idoneo all'impiego.
    Il  candidato  italiano dovra' altresi' dichiarare nella domanda,
sotto la propria responsabilita':
      9) di  essere iscritto nelle liste elettorali - precisandone il
comune  -  indicando  eventualmente  i  motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
      10) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
    Il  candidato straniero dovra' altresi' dichiarare nella domanda,
sotto la propria responsabilita':
      11) di  godere  dei  diritti  civili  e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
    Nella domanda dovra' essere indicato il recapito che il candidato
elegge  ai  fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso
dovra'  essere  tempestivamente  comunicata  all'ufficio cui e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
    L'omessa  dichiarazione  di  quanto  previsto  ai  punti  5) e 9)
comporta l'esclusione dalla valutazione comparativa.
    I  candidati  portatori  di  handicap  dovranno specificare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    Questa  Universita' non assume alcuna responsabilita' nel caso di
irreperibilita'   del   destinatario   e   per   la   dispersione  di
comunicazione  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  dell'aspirante  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi    postali    o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
    Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli dovranno,
inoltre, allegare alla domanda:
      1) curriculum   in   duplice   copia  della  propria  attivita'
scientifica e didattica;
      2) documenti  e  titoli,  in originale o in copia autenticata o
con  autocertificazione  o  dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(vedi  allegati  B  e  C),  previste dagli articoli 2 e 4 della legge
15/1968  e  dagli  articoli 1  e  2  del decreto del Presidente della
Repubblica  403/1998,  che  il  candidato  ritenga  utili ai fini del
concorso;
      3) pubblicazioni,  in unica copia, presentate in originale o in
fotocopia.  In  quest'ultimo  caso  il  candidato dovra' produrre una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  che dichiari la
conformita'  all'originale,  secondo l'allegato C. Tale dichiarazione
sostitutiva  dovra' essere sottoscritta alla presenza del funzionario
addetto  a  ricevere la documentazione o inviata all'ufficio preposto
allegando una fotocopia di un proprio documento di identita'.
    Le  pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine
e  tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese,   tedesco,   spagnolo.   I  testi  tradotti  possono  essere
presentati  in  copie  dattiloscritte  insieme  con il testo stampato
nella lingua originale.
    Per  i  lavori  stampati  all'estero deve risultare la data ed il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti  gli  obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore ha l'obbligo
di  consegnare  per  ogni  qualsivoglia suo stampato o pubblicazione,
quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede
l'officina  grafica  ed  un esemplare alla locale Procura del Regno".
L'assolvimento   di   tali   obblighi   va   certificato  con  idonea
documentazione da unire alla domanda oppure da autocertificazione del
candidato, sotto la propria responsabilita';
      4) elenco,  in  duplice copia, dei documenti, dei titoli, delle
pubblicazioni o di quant'altro venga allegato alla domanda.
    I  documenti  ed  i certificati vanno prodotti in carta libera ai
sensi  dell'art. 1  della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in
lingua  straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua
italiana  certificata  conforme  al  testo  straniero,  redatta dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  ovvero  da un
traduttore ufficiale.
    Relativamente  ai  candidati  stranieri, i certificati rilasciati
dalle  competenti  autorita'  dello  Stato  di  cui  lo  straniero e'
cittadino,  debbono  essere  conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
    Non  e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni per
qualunque motivo gia' presentati a questa o altra universita'.
    Non   saranno   presi   in  considerazione  documenti,  titoli  o
pubblicazioni   che   perverranno   dopo  il  termine  utile  per  la
presentazione   delle  domande  di  partecipazione  alla  valutazione
comparativa.
    I  candidati  potranno far pervenire, entro il termine perentorio
di   venti   giorni   dalla   data   di  ricevimento  della  relativa
comunicazione  da  parte  di questa amministrazione ed esclusivamente
con  plico  raccomandato  con  avviso  di  ricevimento, ad ognuno dei
componenti  della commissione giudicatrice, copia delle pubblicazioni
gia' presentate a questa Universita'.