Art. 6.

                      Commissione giudicatrice

    Le   commissioni   giudicatrici   saranno  nominate  con  decreto
rettorale  come  previsto  dall'art. 2  della legge 210/1998 e con le
modalita'  stabilite  dall'art. 3  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 390/1998.
    Il  decreto  rettorale  di nomina sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Dalla  data  di pubblicazione del suddetto decreto decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei  candidati,  di  eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
    Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.