Art. 7. Accertamento della regolarita' degli atti Con successivo decreto rettorale per ogni valutazione comparativa sara' nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicurera' il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la commissione previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non piu' di tre idonei. Il rettore, accertata la regolarita' formale degli atti entro venti giorni dalla loro consegna, li approva con proprio decreto dandone comunicazione ai candidati. Con successivo decreto trasmette gli atti ai competenti organi accademici, per i successivi adempimenti. Qualora riscontrasse vizi di forma il rettore, entro il predetto termine, rinviera' con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine. Il consiglio della facolta' che ha chiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche, puo' proporre con motivata delibera la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice. L'eventuale nomina sara' disposta con decreto rettorale e decorrera' dal 1o novembre successivo alla data del provvedimento di accertamento della regolarita' degli atti della valutazione comparativa. Qualora decida di non procedere alla chiamata la facolta', decorso il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, permanendo le esigenze didattico-scientifiche, puo' richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto gia' bandito ovvero proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per il medesimo settore scientifico-disciplinare, non chiamati entro i sessanta giorni successivi alla data di accertamento della regolarita' dei relativi atti. La facolta', qualora lasci decorrere il periodo di sessanta giorni dalla data del succitato decreto di accertamento della regolarita' degli atti senza deliberare, ai sensi del predetto comma 3, in ordine alla copertura del posto bandito, puo' avvalersi delle procedure di cui al precedente comma 4 soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla suddetta data. I candidati risultati idonei che non siano stati nominati dalle universita' che hanno bandito il posto entro il termine previsto dal predetto comma 3, possono essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto. Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che rinunciano alla nomina presso l'universita' che ha bandito il posto perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei. Il decreto rettorale di approvazione degli atti sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale di questa Universita'. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per le eventuali impugnative. La relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla commissione giudicatrice, con annessi i giudizi individuali e collegiali, sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero e resa pubblica anche per via telematica.