Art. 7.

              Accertamento della regolarita' degli atti

    Con successivo decreto rettorale per ogni valutazione comparativa
sara' nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto
1990,  n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicurera' il
corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.
    Gli  atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali   costituiscono   parte  integrante  i  giudizi  individuali  e
collegiali  espressi  su  ciascun  candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva  dei  lavori svolti. Al termine dei lavori la commissione
previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con
la   maggioranza   dei   componenti,  dichiara  inequivocabilmente  i
nominativi  di  non  piu'  di  tre  idonei.  Il rettore, accertata la
regolarita'   formale  degli  atti  entro  venti  giorni  dalla  loro
consegna,  li  approva  con  proprio decreto dandone comunicazione ai
candidati.  Con  successivo  decreto trasmette gli atti ai competenti
organi accademici, per i successivi adempimenti. Qualora riscontrasse
vizi  di  forma  il rettore, entro il predetto termine, rinviera' con
provvedimento   motivato   gli   atti   alla   commissione   per   la
regolarizzazione, stabilendone il termine.
    Il  consiglio  della  facolta'  che  ha  chiesto  il bando, entro
sessanta  giorni  dalla  data di accertamento della regolarita' degli
atti,  sulla  base  dei  giudizi  espressi  dalla  commissione  e con
riferimento  alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche,
puo'  proporre  con  motivata delibera la nomina di uno dei candidati
dichiarati  idonei,  ovvero puo' decidere, a maggioranza degli aventi
diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi
di     difformita',    in    relazione    alle    proprie    esigenze
didattico-scientifiche,    rispetto   a   quanto   deliberato   dalla
commissione  giudicatrice.  L'eventuale  nomina  sara'  disposta  con
decreto  rettorale  e decorrera' dal 1o novembre successivo alla data
del  provvedimento di accertamento della regolarita' degli atti della
valutazione comparativa.
    Qualora  decida  di  non  procedere  alla  chiamata  la facolta',
decorso  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla data del decreto di
accertamento  della  regolarita'  degli  atti, permanendo le esigenze
didattico-scientifiche,  puo'  richiedere  l'indizione  di  una nuova
procedura  di valutazione comparativa per la copertura del posto gia'
bandito  ovvero  proporre  la nomina di candidati risultati idonei in
valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per
il  medesimo  settore  scientifico-disciplinare, non chiamati entro i
sessanta   giorni   successivi   alla   data  di  accertamento  della
regolarita' dei relativi atti.
    La  facolta',  qualora  lasci  decorrere  il  periodo di sessanta
giorni  dalla  data  del  succitato  decreto  di  accertamento  della
regolarita'  degli  atti  senza  deliberare,  ai  sensi  del predetto
comma 3,  in  ordine alla copertura del posto bandito, puo' avvalersi
delle  procedure di cui al precedente comma 4 soltanto dopo che siano
trascorsi due anni dalla suddetta data.
    I  candidati  risultati idonei che non siano stati nominati dalle
universita'  che hanno bandito il posto entro il termine previsto dal
predetto comma 3, possono essere nominati in ruolo, entro un triennio
decorrente  dalla  data del decreto di accertamento della regolarita'
degli  atti,  a seguito di chiamate da parte di altre universita' che
non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto.
    Gli  idonei  di ogni singola procedura di valutazione comparativa
che  rinunciano  alla  nomina  presso l'universita' che ha bandito il
posto  perdono  il  titolo  alla  nomina  in  ruolo da parte di altri
atenei.
    Il  decreto rettorale di approvazione degli atti sara' pubblicato
nel Bollettino Ufficiale di questa Universita'. Di tale pubblicazione
e'  data  notizia  mediante  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  -  4a  serie  speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di
pubblicazione  di  detto  avviso decorrono i termini per le eventuali
impugnative.
    La  relazione  riassuntiva  dei  lavori  svolti dalla commissione
giudicatrice,  con  annessi i giudizi individuali e collegiali, sara'
pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  del Ministero e resa pubblica
anche per via telematica.