Art. 8.

                          Documenti di rito

    La  presentazione  dei  documenti di rito, attestanti il possesso
dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovra'
avvenire  nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla data di
effettiva  assunzione  in  servizio. Tali documenti si considereranno
prodotti  in  tempo  utile  anche se spediti a mezzo raccomandata con
avviso  di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fara'
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    I  documenti  da  produrre  per  l'ammissione  all'impiego sono i
seguenti:
      1) certificato  medico,  in bollo, attestante la sana e robusta
costituzione  e  l'idoneita'  fisica  all'impiego,  rilasciato  da un
medico  dell'azienda  sanitaria locale competente per territorio o da
un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall'ufficiale
sanitario  del  comune  di residenza. Nel suddetto certificato dovra'
essere  precisato  che  si e' eseguito l'accertamento sierologico del
sangue  ai  sensi  dell'art. 7  della  legge  25 luglio 1956, n. 837.
Qualora   il   candidato  sia  affetto  da  imperfezione  fisica,  il
certificato  deve  farne  specifica menzione con la dichiarazione che
essa non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego
e al normale e regolare rendimento del lavoro.
    Per   i  candidati  portatori  di  handicap  si  prescinde  dalla
presentazione del certificato di sana e robusta costituzione;
      2) dichiarazione   resa   ai   sensi  dell'art. 2  della  legge
4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, da cui risulti:
        a) luogo e data di nascita;
        b) cittadinanza  posseduta  anche  alla  data di scadenza del
termine  ultimo per produrre l'istanza di ammissione alla valutazione
comparativa;
        c) godimento   dei  diritti  politici,  anche  alla  data  di
scadenza del termine ultimo per produrre la predetta istanza;
        d) la   posizione  relativa  all'adempimento  degli  obblighi
militari;
        e) di  non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne  penali  riportate  (anche  se  sia stata concessa amnistia,
indulto  o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente
pendenti a loro carico;
        f) l'esistenza  o meno di altri rapporti d'impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall'art. 58   del   decreto   legislativo   n. 29/1993  e,  in  caso
affermativo,   relativa   opzione   per   il   nuovo  impiego.  Detta
dichiarazione  deve  contenere le indicazioni concernenti le cause di
risoluzione  di  eventuali  precedenti rapporti di pubblico impiego e
deve essere rilasciata anche se negativa;
        g) codice fiscale.
    I  candidati  che  sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare  o  a  spedire  a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso di
ricevimento  nel  termine di cui al primo comma del presente articolo
il  documento di cui al punto 1), nonche' copia integrale dello stato
di servizio.
    Per  i cittadini stranieri appartenenti alla Comunita' europea si
applicano  le  stesse  modalita' previste per i cittadini italiani. I
cittadini  extracomunitari  residenti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive solo per comprovare stati, fatti e qualita'
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani.
    I  cittadini  extracomunitari  non  residenti  in Italia dovranno
presentare,  entro  il  suddetto termine di trenta giorni, i seguenti
certificati:
      a) certificato di nascita;
      b) certificato di cittadinanza;
      c) certificato di godimento dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza;
      d) certificato   equipollente   al   certificato  generale  del
casellario  giudiziale  rilasciato  dalla  competente autorita' dello
Stato di cui il candidato straniero e' cittadino;
      e) certificato  medico,  in bollo, attestante la sana e robusta
costituzione e l'idoneita' fisica all'impiego rilasciato da un medico
dell'azienda  sanitaria  locale  competente  per  territorio  o da un
ufficiale  medico  in  servizio permanente effettivo o dall'ufficiale
sanitario  del  comune  di residenza. Nel suddetto certificato dovra'
essere  precisato  che  si e' eseguito l'accertamento sierologico del
sangue  ai  sensi  dell'art. 7  della  legge  25 luglio 1956, n. 837.
Qualora   il   candidato  sia  affetto  da  imperfezione  fisica,  il
certificato  deve  farne  specifica menzione con la dichiarazione che
essa non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego
e al normale e regolare rendimento del lavoro.
    Per   i  candidati  portatori  di  handicap  si  prescinde  dalla
presentazione del certificato di sana e robusta costituzione;
      f) dichiarazione  attestante che il candidato non ricopre altri
impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di
altri  enti  pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione
di opzione per il nuovo impiego.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  dovranno  essere conformi alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso  e  le firme sugli stessi
dovranno  essere  legalizzate  dalle  competenti  autorita' consolari
italiane.  A  quelli redatti in lingua straniera deve essere allegata
una  traduzione  in  lingua  italiana  certificata  conforme al testo
straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica e
consolare  ovvero  da  un  traduttore ufficiale. I documenti predetti
dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo.