Art. 9.

                            Ritiro titoli

    Decorso   il   termine   per  eventuali  impugnative  cosi'  come
specificato  all'art. 7,  i  candidati  dovranno  provvedere,  a loro
spese, al ritiro delle pubblicazioni e documenti presentati a corredo
della domanda e depositati presso l'universita'.
    In    caso   di   mancato   ritiro,   l'universita'   provvedera'
all'archiviazione dei documenti e pubblicazioni di cui sopra.