Art. 10. Borse di studio Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici. I vincitori, secondo l'ordine di graduatoria, devono indicare di quale posto (con borsa libera, con borsa vincolata allo svolgimento di un determinato tema di ricerca o senza borsa) intendono risultare assegnatari. La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono, nel periodo di fruizione della borsa, un reddito annuo superiore all'importo di una annualita' di borsa. Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente gia' percepite. L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata che, per l'anno 2000, e' pari al 13% di cui il 4,33% a carico del percettore della borsa. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. La borsa di studio decorre dall'effettivo inizio della frequenza. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.