Art. 10.

                           Borse di studio

    Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate secondo l'ordine
definito  nelle  rispettive  graduatorie  di  merito  formulate dalle
commissioni giudicatrici.
    I  vincitori, secondo l'ordine di graduatoria, devono indicare di
quale  posto  (con borsa libera, con borsa vincolata allo svolgimento
di  un determinato tema di ricerca o senza borsa) intendono risultare
assegnatari.
    La  borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono,  nel  periodo  di fruizione della borsa, un reddito annuo
superiore  all'importo di una annualita' di borsa. Il superamento del
limite  di  reddito  determina  la  perdita del diritto alla borsa di
studio  per  l'anno  in  cui si e' verificato e comporta l'obbligo di
restituire le mensilita' eventualmente gia' percepite.
    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio e' di L. 20.450.000,
assoggettabile   al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata  che,  per  l'anno  2000,  e'  pari al 13% di cui il 4,33% a
carico del percettore della borsa.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni   all'estero,   l'attivita'   di  ricerca  del  dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di
soggiorno all'estero nella misura del 50%.
    La borsa di studio decorre dall'effettivo inizio della frequenza.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in  rate  mensili
posticipate.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.