Art. 12. Obblighi dei dottorandi I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' le attivita' relative al piano di ricerca approvato ed a presentare al collegio dei docenti, al termine di ogni anno, una relazione sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche', alla fine del corso, la tesi di dottorato con contributi originali. A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando, il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al rettore l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato. E' prevista la sospensione dal corso per maternita'. In tal caso la borsa continuera' ad essere corrisposta, per un massimo di cinque mesi. Nel caso di ulteriore sospensione la borsa non verra' corrisposta e ricomincera' a decorrere dalla ripresa della frequenza. Gli obblighi di leva e le assenze, superiori a trenta giorni, per grave e documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso, previa autorizzazione del collegio dei docenti. In questo caso la borsa verra' sospesa per tutto il periodo e tornera' a decorrere dalla ripresa della frequenza. In caso di sospensione della frequenza per maternita', servizio militare o civile, grave malattia o altra causa di invalidita', i periodi di sospensione possono essere recuperati con l'autorizzazione del coordinatore, sentito il collegio dei docenti. Ai dottorandi puo' essere affidata un'attivita' didattica, non retribuita, coerente con il rispettivo percorso formativo nel limite di 50 ore annue, secondo le modalita' definite dai regolamenti dei singoli corsi di dottorato.