Art. 5.

                         Esame di ammissione

    L'esame  di  ammissione consiste in due prove, una scritta ed una
orale,  volte  ad  accertare  l'attitudine del candidato alla ricerca
scientifica. La prova orale comprende la verifica della conoscenza di
una o piu' lingue straniere secondo le indicazioni dell'art. 15.
    I  candidati  stranieri  dovranno  anche  dimostrare di possedere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Sono  ammessi  alla  prova  orale  soltanto i candidati che nella
prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 42/60.
    Il  giorno  della  prova  scritta  la commissione comunichera' ai
candidati  la data in cui potranno prendere visione dell'elenco degli
ammessi alla prova orale.
    La  prova  orale  si intende superata con il conseguimento di una
votazione di almeno 42/60.
    Le  date  delle  prove  sono  elencate  all'art. 15. Nello stesso
articolo sono contenute eventuali indicazioni relative agli argomenti
sui quali vertera' l'esame.
    L'esame  di  ammissione  puo'  essere  sostenuto  anche in lingua
straniera,  su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione del
Collegio dei docenti.
    Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
      carta d'identita';
      patente di guida;
      passaporto;
      tessera postale;
      porto d'armi.