Art. 5. Esame di ammissione L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed una orale, volte ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La prova orale comprende la verifica della conoscenza di una o piu' lingue straniere secondo le indicazioni dell'art. 15. I candidati stranieri dovranno anche dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 42/60. Il giorno della prova scritta la commissione comunichera' ai candidati la data in cui potranno prendere visione dell'elenco degli ammessi alla prova orale. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione di almeno 42/60. Le date delle prove sono elencate all'art. 15. Nello stesso articolo sono contenute eventuali indicazioni relative agli argomenti sui quali vertera' l'esame. L'esame di ammissione puo' essere sostenuto anche in lingua straniera, su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identita'; patente di guida; passaporto; tessera postale; porto d'armi.