Art. 6.

    Commissioni giudicatrici per l'accesso e relativa graduatoria

    Il  rettore  nomina  la  commissione  giudicatrice  in  base alla
normativa vigente.
    La  commissione  incaricata  della  valutazione  comparativa  dei
candidati  e'  composta  da  tre  membri  scelti  tra  i professori o
ricercatori  universitari  di  ruolo,  scelti all'interno dei settori
disciplinari  afferenti al dottorato, cui possono essere aggiunti non
piu'  di  due esperti. Tali esperti devono appartenere a universita',
anche  straniere,  non  partecipanti  al  dottorato,  a  strutture di
ricerca  pubbliche  e  private,  anche straniere, e non devono essere
componenti del collegio dei docenti.
    Al  termine  delle  prove d'esame ciascuna commissione compila la
graduatoria  generale  di  merito  per l'ammissione al corso e per il
conferimento delle borse di studio.
    Il  candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato
tra  gli  ammessi  al  corso  decade  qualora  non esprima la propria
accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del
concorso.  In  tal caso gli subentra altro candidato secondo l'ordine
della graduatoria.
    Lo  stesso  accade  qualora  qualcuno degli ammessi rinunci prima
dell'inizio delle attivita' di ricerche del corso.