Art. 8.

          Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi

    Gli  iscritti  che non fruiscano della borsa di studio finanziata
dall'Universita'  di  Lecce,  sono tenuti al pagamento del contributo
annuo  di  L.  6.000.000, ridotto secondo i criteri e i parametri del
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997
e successive modificazioni.