IL DIRETTORE GENERALE Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento, degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, concernente l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro" e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, concernente norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 sopra citato; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 di "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate"; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dei Ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1996, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996, (registro n. 3, foglio n. 185) concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero della pubblica istruzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l'art. 39; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare l'art. 22; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 che reca norme per il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l'art. 16; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1o dicembre 1998, concernente la programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Considerato che con il sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998 l'Amministrazione della Pubblica Istruzione e' stata autorizzata ad attivare, tra le altre procedure concorsuali, anche quella concernente il concorso a quattro posti nel profilo professionale di analista di sistema; Ritenuta l'opportunita' di procedere alla copertura dei posti con contratto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'art. 20, lettera f), della citata legge n. 488/1999, su altre categorie di personale per le quali sono in corso di definizione i relativi bandi di concorso, gia' regolarmente autorizzati secondo la vigente normativa; Decreta: Art. 1. Concorso E' indetto il concorso pubblico, per esami, a quattro posti nel profilo professionale di analista di sistema - area funzionale C (posizione economica C2) - nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi dell'Amministrazione Centrale. I vincitori del concorso, salva la possibilita' di trasferimenti d'ufficio nei casi previsti dalla legge, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni durante il quale non possono essere nemmeno comandati o distaccati presso sedi con dotazioni organiche complete. In ogni caso non puo' essere attivato alcun comando o distacco nel caso in cui la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione organica della qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza non lo consenta espressamente.