Art. 8. Graduatoria generale di merito La Commissione esaminatrice del concorso formera' la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nel colloquio ed elenchera' in ordine alfabetico i candidati che si troveranno a parita' di punteggio.