Art. 8.

                  Modalita' dell'autocertificazione

    L'autocertificazione  prevista  negli articoli precedenti deve, a
pena  di  nullita',  essere  redatta  ai sensi delle leggi 15 gennaio
1968,  n. 15,  15 maggio  1997,  n. 127,  e  relativi  regolamenti di
attuazione   e  loro  successive  integrazioni  e  modificazioni.  Le
autocertificazioni hanno validita' e verranno accettate, quindi, solo
se  redatte con specifica indicazione dei termini di legge predetti e
con  la  dichiarazione  di assunzione delle responsabilita', previste
dall'art. 26   della  legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  conseguenti  a
dichiarazioni  mendaci,  falsita'  negli  atti, l'uso di atti falsi o
esibizione di atti contenenti dati non piu' rispondenti a verita'.
    Le  dichiarazioni  non  sottoscritte  in presenza dell'addetto di
questa  Azienda,  quali,  per  esempio,  quelle allegate alle domande
inviate  per  posta,  devono  essere  necessariamente accompagnate da
copia  di  un  documento di identita' personale. In mancanza di detta
copia, non saranno tenute in considerazione.