Art. 3. Prove di ammissione Le prove di ammissione si svolgeranno con le seguenti modalita': valutazione della documentazione di cui all'art. 2; prova scritta e colloquio (solo qualora la commissione non ritenga una di tali prove od entrambe superflue ai fini della valutazione del candidato), che potranno svolgersi in lingua italiana o in lingua inglese; il candidato dovra' inoltre dimostrare una buona conoscenza della lingua inglese. Le prove sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La graduatoria di merito sara' stilata tenendo altresi' conto della disponibilita' di adeguate capacita' di supervisione nelle aree di ricerca proposte dai candidati stessi. I candidati che, a giudizio della commissione, dovranno sostenere la prova scritta ed il colloquio, saranno convocati dall'amministrazione universitaria. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento. La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese.