Art. 3.

                         Prove di ammissione

    Le prove di ammissione si svolgeranno con le seguenti modalita':
      valutazione della documentazione di cui all'art. 2;
      prova  scritta  e  colloquio  (solo  qualora la commissione non
ritenga  una  di  tali  prove  od  entrambe  superflue  ai fini della
valutazione del candidato), che potranno svolgersi in lingua italiana
o in lingua inglese; il candidato dovra' inoltre dimostrare una buona
conoscenza della lingua inglese.
    Le prove sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca  scientifica.  La graduatoria di merito sara' stilata tenendo
altresi'   conto   della  disponibilita'  di  adeguate  capacita'  di
supervisione nelle aree di ricerca proposte dai candidati stessi.
    I candidati che, a giudizio della commissione, dovranno sostenere
la    prova    scritta    ed    il   colloquio,   saranno   convocati
dall'amministrazione universitaria.
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il  caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni  della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne'  per  eventuali  disguidi  postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
    Per  sostenere  le  prove  i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.
    La  commissione  giudicatrice  del  concorso  per l'ammissione al
corso  di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il
collegio  dei  docenti.  Essa sara' composta da tre docenti di ruolo,
cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri,
scelti  nell'ambito  degli enti e delle strutture pubbliche e private
di  ricerca;  la  nomina  di tali esperti e' obbligatoria nel caso di
convenzioni od intese con piccole e medie imprese.