Art. 4.

                  Ammissione ed iscrizione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce  degli  aventi  diritto,  subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Gli  assegnisti  di  ricerca  possono  essere ammessi ai corsi di
dottorato  anche  in  sovrannumero, a condizione che il dottorato cui
partecipano  riguardi  la  stessa area scientifico disciplinare della
ricerca  per  la  quale  sono  destinatari di assegni. Possono essere
altresi'  ammessi  in  sovrannumero,  su  richiesta  del collegio dei
docenti,  purche'  risultanti comunque nella graduatoria di merito, i
titolari  di borse assegnate da Ministeri, enti pubblici di ricerca o
altri   soggetti  espressamente  ritenuti  "qualificati"  dal  senato
accademico.
    I  concorrenti  risultati  vincitori  dovranno  presentare  o far
pervenire alla segreteria dottorati di ricerca dell'Universita' degli
studi di Siena via S. Bandini, 25 - Siena entro il termine perentorio
di  giorni  quindici  che decorrono dal giorno successivo a quello in
cui   avranno   ricevuto   il   relativo   invito,  la  sottoelencata
documentazione in carta libera:
      autocertificazione di cittadinanza;
      autocertificazione  relativa  al  diploma  di scuola secondaria
superiore  posseduto  ovvero,  per  i cittadini non italiani, diploma
(documento   originale)   che   ha   consentito  la  loro  ammissione
all'Universita';
      autocertificazione relativa alla laurea posseduta;
      dichiarazione   di   eventuale  iscrizione  ad  una  scuola  di
specializzazione   ovvero  di  perfezionamento  e,  nell'affermativa,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
      fotocopia del documento di identita' debitamente firmata.
    Gli atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari   italiane   all'estero   e  devono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.