Art. 5.

                    Borse di studio e contributi

    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio e' di L. 20.450.000,
assoggettabile   al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata.
    Le   borse   di  studio  verranno  assegnate  previa  valutazione
comparativa del merito.
    In  caso  di  parita'  di  merito,  prevale  la valutazione della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132
del 3 giugno 1997).
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    La cadenza di pagamento della borsa di studio e' non superiore al
bimestre.
    Qualora  il dottorando rinunci, nel corso dell'anno, a proseguire
il   dottorato   di   ricerca,  l'amministrazione  non  chiedera'  la
restituzione  delle  rate relative ai mesi nei quali il dottorando ha
effettivamente  frequentato  i  corsi e svolto le attivita' stabilite
dal collegio dei docenti.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per
cento.
    L'ammontare  annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa  frequenza  e'  di  L. 3.000.000  (graduato secondo fasce di
condizione  economica  definite  in  analogia  con tasse e contributi
studenteschi).
    Le  borse  di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate
allo stesso titolo, di pari o superiore importo.
    I    dottorandi   titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita',  su fondi ripartiti dai decreti del ministro di cui
all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati
preventivamente  dai  contributi  per  l'accesso  e  la frequenza dei
corsi.
    Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive
dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai
fondi  ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3,
della   legge   3 luglio   1998,   n. 210,   possono  essere  coperti
dall'universita'  anche  mediante  convenzioni  con soggetti estranei
all'amministrazione  universitaria,  da stipulare in data antecedente
all'emanazione del bando.