Art. 6.

                Frequenza ed obblighi dei dottorandi

    Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    Durante  il primo anno, i dottorandi hanno l'obbligo di risiedere
in  sede.  Per  conseguire  il titolo, i dottorandi, durante gli anni
successivi  al  primo,  debbono  risiedere  in  sede per un ulteriore
periodo  di sei mesi, salvo eccezionali esigenze di ricerca, motivate
e formalmente autorizzate dal collegio dei docenti.
    Al  termine del primo anno, ai dottorandi puo' essere attribuito,
ove  istituito  dal  collegio  dei  docenti,  il  titolo  di  "Master
Scientifico  Culturale"  (MSC). Il conseguimento del titolo di Master
non  implica  necessariamente  l'ammissione  agli anni successivi del
Dottorato. Il collegio dei docenti stabilisce il punteggio minimo per
conseguire il Master ed il punteggio minimo per l'ammissione all'anno
successivo.
    E'  prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del collegio dei docenti, in caso di:
      giudizio  negativo del collegio dei docenti alla fine dell'anno
di frequenza;
      prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche' assunzione
di  incarichi  di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera
senza l'autorizzazione del collegio dei docenti;
      assenze ingiustificate e prolungate.