Art. 6. Frequenza ed obblighi dei dottorandi Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. Durante il primo anno, i dottorandi hanno l'obbligo di risiedere in sede. Per conseguire il titolo, i dottorandi, durante gli anni successivi al primo, debbono risiedere in sede per un ulteriore periodo di sei mesi, salvo eccezionali esigenze di ricerca, motivate e formalmente autorizzate dal collegio dei docenti. Al termine del primo anno, ai dottorandi puo' essere attribuito, ove istituito dal collegio dei docenti, il titolo di "Master Scientifico Culturale" (MSC). Il conseguimento del titolo di Master non implica necessariamente l'ammissione agli anni successivi del Dottorato. Il collegio dei docenti stabilisce il punteggio minimo per conseguire il Master ed il punteggio minimo per l'ammissione all'anno successivo. E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del collegio dei docenti, in caso di: giudizio negativo del collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza; prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche' assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del collegio dei docenti; assenze ingiustificate e prolungate.