Art. 5. Svolgimento delle prove di esame Le prove di esame del concorso consisteranno in una prova scritta, in una prova teorico-pratica ed in un colloquio, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e nella conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse (v. allegato programma). Il punteggio complessivo e' pari a 100 punti cosi' suddivisi: 40 punti per i titoli, 60 punti per le prove di esame. La determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli e la valutazione dei titoli dei singoli concorrenti sara' effettuata dalla commissione prima dello svolgimento delle prove scritte. Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 20/40. I candidati ammessi verranno convocati a sostenere le prove d'esame mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato in ciascuna delle due prove una votazione di almeno 14/20. Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio verra' data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle suddette prove, non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla. Il colloquio non si intendera' superato se la valutazione complessiva sara' inferiore a 14/20. La votazione complessiva sara' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta, nella prova teorico-pratica e nel colloquio. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento validi a norma di legge: a) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni e integrazioni; b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identita'; c) fotografia recente, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio. Saranno esclusi dalla prova i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti. La mancata presentazione alle prove sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.