Art. 8.

                       Assunzione in servizio

    I  candidati  vincitori  saranno  invitati  ad  assumere servizio
nonche',  a  stipulare,  ai  sensi  dell'art.  16 del nuovo Contratto
collettivo  di  lavoro  del  personale  tecnico ed amministrativo del
Comparto Universita', un contratto individuale a tempo indeterminato,
nel giorno fissato dall'amministrazione.
    Il  rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto e dalle disposizioni di legge.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso.
    Agli  assunti sara' corrisposto il trattamento economico iniziale
spettante  alla  sesta qualifica, oltre gli assegni spettanti a norma
delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
    Il  periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso il periodo
di  prova senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti,
il   dipendente  si  intende  confermato  in  servizio  e  gli  viene
riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno  dell'assunzione  a tutti gli
effetti.
    I   vincitori,  fatte  salve  le  possibilita'  di  trasferimento
d'ufficio  nei  casi  previsti dalla legge, dovranno permanere presso
questa  amministrazione  per  un  periodo  non inferiore a sette anni
(art. 43 decreto legislativo n. 29/1993).