Art. 6.

                             T i t o l i

    Ai  titoli  e'  riservato  un punteggio non superiore a 10/30 del
totale dei punti.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  prima  delle prove orali e solo per i candidati che hanno
sostenuto  tutte le prove scritte. Il risultato della valutazione dei
titoli,    deve    essere    reso   noto   agli   interessati   prima
dell'effettuazione delle prove orali.
    Sono valutabili quali titoli:
      l'anzianita'  di  servizio  prestata  presso l'Universita' e le
pubbliche  amministrazioni  fino  ad un massimo di punti 5 (non viene
valutata l'anzianita' richiesta per l'accesso al concorso);
      gli  incarichi,  formalmente  attribuiti, svolti nell'ambito di
detti rapporti fino ad un massimo di punti 3;
      gli   attestati  di  qualificazione  rilasciati  a  seguito  di
frequenza   a   corsi   di  formazione  organizzati  dalle  pubbliche
amministrazioni fino ad un massimo di punti 2.
    I  titoli  devono  essere  posseduti  alla  data  di scadenza del
termine  di presentazione della domanda di partecipazione, o allegati
alla domanda stessa.
    In  luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre la
dichiarazione  sostitutiva  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 (fac-simile allegato).
    Nelle  dichiarazioni  sostitutive il candidato dovra' specificare
in  modo  analitico  e  preciso  ogni  elemento  utile  ai fini della
valutazione del titolo dichiarato.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo  originale dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari,
oppure di un traduttore ufficiale.