Art. 6. T i t o l i Ai titoli e' riservato un punteggio non superiore a 10/30 del totale dei punti. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata prima delle prove orali e solo per i candidati che hanno sostenuto tutte le prove scritte. Il risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. Sono valutabili quali titoli: l'anzianita' di servizio prestata presso l'Universita' e le pubbliche amministrazioni fino ad un massimo di punti 5 (non viene valutata l'anzianita' richiesta per l'accesso al concorso); gli incarichi, formalmente attribuiti, svolti nell'ambito di detti rapporti fino ad un massimo di punti 3; gli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione organizzati dalle pubbliche amministrazioni fino ad un massimo di punti 2. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, o allegati alla domanda stessa. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 (fac-simile allegato). Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato dovra' specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile ai fini della valutazione del titolo dichiarato. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari, oppure di un traduttore ufficiale.