Art. 8.

Formazione  e  approvazione  delle  graduatorie  generali di merito e
                   pubblicazione delle graduatorie

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con  l'osservanza, a parita' di punti, delle
preferenze di cui all'art. 7 del presente bando.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di  merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove di
esame e nella valutazione dei titoli.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata con provvedimento del direttore amministrativo
e'  immediatamente  efficace  ed  e'  pubblicata  mediante affissione
all'albo   ufficiale   dell'Universita'   degli  studi  del  Piemonte
Orientale.  Dalla  data  della  pubblicazione  decorre il termine per
eventuali  impugnative. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'
ai concorsi.