Art. 5.

                           Prove di esame

    L'esame  consta  di  due  prove  scritte  di  cui una a contenuto
teorico  pratico  ed  una  prova  orale,  secondo quanto previsto dal
programma  di  esame  che  viene allegato al presente bando per farne
parte integrante.
    Sono  ammessi  a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. Il
colloquio  si  intende superato se il candidato consegue la votazione
di almeno 21/30.
    L'accertamento  della conoscenza della lingua straniera prescelta
verra' effettuato in sede di prova orale.
    Il  punteggio complessivo e' determinato dal punteggio dato dalla
media  della  votazione  riportata  nelle  prove scritte sommata alla
votazione ottenuta nella prova orale.
    La  convocazione  per  la  prova orale avverra' non meno di venti
giorni  prima dello svolgimento della prova stessa. Il termine potra'
essere abbreviato con il consenso di tutti i candidati.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove i candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
    Durante  le  prove  scritte  i  concorrenti  potranno  consultare
soltanto  i  testi  di  legge  non  commentati  ed  autorizzati dalla
commissione.