Art. 5. Prove di esame L'esame consta di due prove scritte di cui una a contenuto teorico-pratico ed una prova orale, secondo quanto previsto dal programma di esame che viene allegato al presente bando per farne parte integrante. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue la votazione di almeno 21/30. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta e dei programmi informatici verra' effettuato in sede di prova orale. Il punteggio complessivo e' determinato dal punteggio dato dalla media della votazione riportata nelle prove scritte sommata alla votazione ottenuta nella prova orale. La convocazione per la prova orale avverra' non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Il termine potra' essere abbreviato con il consenso di tutti i candidati. Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. Durante le prove scritte i concorrenti potranno consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione.