Art. 6.

                   Preferenza a parita' di merito

    I candidati che intendano far valere i titoli che danno diritto a
preferenza  (ai  sensi del "Regolamento concernente i procedimenti di
selezione  per  l'assunzione  di  personale  tecnico-amministrativo a
tempo   indeterminato")  a  parita'  di  merito,  gia'  eventualmente
indicati  nella  domanda,  sono tenuti a presentare, entro il termine
perentorio  di  quindici  giorni  decorrenti  dal giorno in cui hanno
sostenuto  la  prova  orale,  i  relativi  documenti,  attestanti  il
possesso  dei  titoli.  Dai  documenti  stessi,  dovra'  risultare il
possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    In  luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre la
dichiarazione  sostitutiva  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998.
    I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
     10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
     11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
     12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
     13)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
     14)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
     15)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
     16)   coloro   che   abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
     17)  coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
     18)  i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
     19) gli invalidi ed i mutilati civili;
     20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dall'eta' piu' giovane;
      b) dal maggior   punteggio   corrispondente  alla  somma  delle
votazioni riportate nelle prove scritte/pratiche.