Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei requisiti di seguito elencati: 1) titolo di studio: diploma di laurea in fisica o astronomia o matematica o scienze dell'informazione o ingegneria informatica o titolo dichiarato equipollente per legge, oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale piu' quattro anni continuativi di attivita' lavorativa corrispondente di collaborazione tecnica per elaborazione di dati presso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 29/1993. Si terra' conto di eventuali equipollenze disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/1980 si prescinde dal titolo di studio suddetto per il personale non docente del comparto universita' che abbia prestato effettivo servizio continuato per almeno cinque anni senza demerito nella qualifica funzionale immediatamente inferiore. I candidati inoltre concorrenti al posto riservato, oltre all'anzianita' minima di sei anni nella sesta qualifica dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, dovranno essere comunque in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, come da requisito di accesso alla qualifica funzionale immediatamente inferiore rispetto al posto disponibile; 2) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 3) eta' non inferiore ad anni 18; 4) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 5) idoneita' fisica all'impiego; l'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorsi in base a normativa vigente; 6) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare; 7) adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati cittadini di stati membri dell'Unione europea. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'Osservatorio garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, nonche' l'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti prescritti. L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con motivato decreto direttoriale, e relativa notifica all'interessato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.