Art. 5.

                       Valutazione dei titoli

    Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i
titoli  in  carta  libera,  in  originale,  in copia autenticata o in
fotocopia  con  unita  autodichiarazione,  in  forma di dichiarazione
sostitutiva   di  atto  di  notorieta',  che  attesti  che  i  titoli
presentati  sono  conformi  agli originali, nonche' elenco dei titoli
datato  e  firmato  in duplice copia. La dichiarazione sostitutiva di
atto  di  notorieta'  non  e'  piu' soggetta ad autenticazione ove la
sottoscrizione sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero
sia  presentata  unitamente  a  fotocopia,  non  autenticata,  di  un
documento d'identita' del sottoscrittore.
    E'   possibile  comunque  produrre,  in  luogo  del  titolo,  una
dichiarazione  sostitutiva  della  normale  certificazione,  ai sensi
dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1968, n. 15.
    L'amministrazione   si   atterra'  a  procedere  anche  a  idonei
controlli,  anche  a  campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive.
    Non  saranno  presi  in  considerazione  i  titoli non presentati
all'atto dell'inoltro dell'istanza di partecipazione al concorso.
    Saranno valutabili:
      il  titolo  di  studio  per  l'accesso al profilo professionale
messo  a  concorso,  limitatamente  al voto, l'anzianita' di servizio
prestato  presso  Osservatori,  universita', enti pubblici e privati,
gli  incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, le pubblicazioni
scientifiche  e  tecniche  e i lavori scientifici e tecnici in genere
(rapporti  interni, relazioni, ecc.), gli attestati di qualificazione
rilasciati   a   seguito   di   frequenza   di  corsi  di  formazione
professionale organizzati da pubbliche amministrazioni.
    Ai  sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994,  ai  titoli  e'  riservato un punteggio massimo di 30/90
(trenta   novantesimi),   pari   a  un  terzo  del  punteggio  totale
riportabile dai candidati, cosi' ripartito:
      titolo di studio: fino a un massimo di punti 6;
      anzianita' di servizio: fino a un massimo di punti 10;
      incarichi  presso  pubbliche amministrazioni: fino a un massimo
di punti 6;
      pubblicazioni e lavori scientifici e tecnici: fino a un massimo
di punti 3;
      attestati  di formazione e qualificazione professionale: fino a
un massimo di punti 5.
    In applicazione procedurale per specifiche di mobilita' verticale
ai  sensi  dell'art.  33  del decreto del Presidente della Repubblica
n. 567/1987, con le integrazioni successive circa la ponderazione dei
titoli  nei  concorsi  per  titoli  ed esami riportate all'art. 8 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  487/1994,  la stessa
valutazione  massima dei titoli di 30/90 (trenta novantesimi), pari a
un  terzo  del punteggio totale riportabile, sara' valida anche per i
candidati che concorreranno inoltre al posto riservato.
    La valutazione dei titoli sara' effettuata, previa individuazione
dei  criteri  da  parte  della Commissione valutatrice, dopo le prove
scritte  e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati.
Il  risultato  di  tale  valutazione sara' reso noto agli interessati
mediante  avviso  affisso  all'Albo  dell'Osservatorio.  Il punteggio
riportato  nella  valutazione dei titoli verra' inoltre notificato ai
candidati  ammessi alla prova orale, assieme alla votazione riportata
nelle   prove   scritte,   contestualmente   alla   comunicazione  di
convocazione ulteriore.