Art. 5. Valutazione dei titoli Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i titoli in carta libera, in originale, in copia autenticata o in fotocopia con unita autodichiarazione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', che attesti che i titoli presentati sono conformi agli originali, nonche' elenco dei titoli datato e firmato in duplice copia. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' non e' piu' soggetta ad autenticazione ove la sottoscrizione sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a fotocopia, non autenticata, di un documento d'identita' del sottoscrittore. E' possibile comunque produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1968, n. 15. L'amministrazione si atterra' a procedere anche a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Non saranno presi in considerazione i titoli non presentati all'atto dell'inoltro dell'istanza di partecipazione al concorso. Saranno valutabili: il titolo di studio per l'accesso al profilo professionale messo a concorso, limitatamente al voto, l'anzianita' di servizio prestato presso Osservatori, universita', enti pubblici e privati, gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, le pubblicazioni scientifiche e tecniche e i lavori scientifici e tecnici in genere (rapporti interni, relazioni, ecc.), gli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, ai titoli e' riservato un punteggio massimo di 30/90 (trenta novantesimi), pari a un terzo del punteggio totale riportabile dai candidati, cosi' ripartito: titolo di studio: fino a un massimo di punti 6; anzianita' di servizio: fino a un massimo di punti 10; incarichi presso pubbliche amministrazioni: fino a un massimo di punti 6; pubblicazioni e lavori scientifici e tecnici: fino a un massimo di punti 3; attestati di formazione e qualificazione professionale: fino a un massimo di punti 5. In applicazione procedurale per specifiche di mobilita' verticale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987, con le integrazioni successive circa la ponderazione dei titoli nei concorsi per titoli ed esami riportate all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, la stessa valutazione massima dei titoli di 30/90 (trenta novantesimi), pari a un terzo del punteggio totale riportabile, sara' valida anche per i candidati che concorreranno inoltre al posto riservato. La valutazione dei titoli sara' effettuata, previa individuazione dei criteri da parte della Commissione valutatrice, dopo le prove scritte e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sara' reso noto agli interessati mediante avviso affisso all'Albo dell'Osservatorio. Il punteggio riportato nella valutazione dei titoli verra' inoltre notificato ai candidati ammessi alla prova orale, assieme alla votazione riportata nelle prove scritte, contestualmente alla comunicazione di convocazione ulteriore.