Art. 10.

            Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi

    1) Entro  il termine del 30 luglio 2000 i provveditori agli studi
pubblicheranno   all'albo   dell'ufficio  le  graduatorie  permanenti
integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.
    Per  ogni  posto di ruolo o classe di concorso verra' predisposta
una  graduatoria  che,  nel  caso  del personale docente, educativo e
responsabile  amministrativo  sara'  articolata  in  distinte  fasce,
costituite  con  gli aspiranti indicati ai precedenti articoli 2, 3 e
7.  Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con
accanto  le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di
posti  o  alle preferenze a parita' di punteggio, nonche' al possesso
del  titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno
o all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.
    2) Entro   dieci   giorni   dalla  pubblicazione  delle  predette
graduatorie  provvisorie  puo' essere presentato reclamo da parte dei
candidati  e  l'amministrazione  puo'  procedere,  in autotutela alle
correzioni necessarie.
    3)  Entro  la  data  del 20 agosto 2000 i provveditori agli studi
pubblicheranno le graduatorie definitive.
    4)  Avverso  i  provvedimenti  che  dichiarino l'inammissibilita'
della  domanda ovvero l'esclusione dalle procedure e' ammesso ricorso
gerarchico  al  Ministero  della  pubblica istruzione, per il tramite
dell'organo  che  ha decretato l'esclusione, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, oppure ricorso
giurisdizionale  al  T.A.R.,  ai  sensi  della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034.
    Dal  predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al
Ministero   della   pubblica  istruzione  -  direzione  generale  del
personale   e   degli   affari   generali  e  amministrativi  con  la
formulazione  delle  proprie  deduzioni  e  corredato  da  tutti  gli
elementi  utili  per la decisione, nonche' con la prova dell'avvenuta
comunicazione  ai  controinteressati.  Qualora  il  ricorrente non vi
abbia  provveduto,  la  competente  autorita'  scolastica,  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971,
cura  la  comunicazione  del ricorso, nelle forme di rito e per conto
del  Ministero,  agli  altri  soggetti  direttamente  interessati  ed
individuabili sulla base dell'atto impugnato.
    Trascorso  il  termine  di novanta giorni dalla presentazione del
ricorso  gerarchico  senza  che l'amministrazione abbia comunicato la
decisione  all'interessato,  ai  sensi  dell'art. 6  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 1199/1971,  decorrono  i termini di
sessanta giorni o centoventi giorni per la presentazione di eventuali
ricorsi,  rispettivamente,  al  T.A.R.  oppure  al  Presidente  della
Repubblica.
    I   concorrenti   che   abbiano   presentato  ricorso  avverso  i
provvedimenti  che dichiarino l'inammissibilita' della domanda ovvero
l'esclusione  dalla  procedura,  nelle  more  della  definizione  del
ricorso stesso, sono iscritti con riserva nella graduatoria.
    Avverso  la  graduatoria,  approvata con decreto della competente
autorita'  scolastica, trattandosi di atto definitivo, e' ammesso per
i soli vizi di legittimita' ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica,  entro  centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale
al   T.A.R.,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
all'albo.