Art. 10. Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi 1) Entro il termine del 30 luglio 2000 i provveditori agli studi pubblicheranno all'albo dell'ufficio le graduatorie permanenti integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto. Per ogni posto di ruolo o classe di concorso verra' predisposta una graduatoria che, nel caso del personale docente, educativo e responsabile amministrativo sara' articolata in distinte fasce, costituite con gli aspiranti indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 7. Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parita' di punteggio, nonche' al possesso del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati. 2) Entro dieci giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie puo' essere presentato reclamo da parte dei candidati e l'amministrazione puo' procedere, in autotutela alle correzioni necessarie. 3) Entro la data del 20 agosto 2000 i provveditori agli studi pubblicheranno le graduatorie definitive. 4) Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilita' della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione - direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi con la formulazione delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli elementi utili per la decisione, nonche' con la prova dell'avvenuta comunicazione ai controinteressati. Qualora il ricorrente non vi abbia provveduto, la competente autorita' scolastica, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, cura la comunicazione del ricorso, nelle forme di rito e per conto del Ministero, agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che l'amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, decorrono i termini di sessanta giorni o centoventi giorni per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente, al T.A.R. oppure al Presidente della Repubblica. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilita' della domanda ovvero l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono iscritti con riserva nella graduatoria. Avverso la graduatoria, approvata con decreto della competente autorita' scolastica, trattandosi di atto definitivo, e' ammesso per i soli vizi di legittimita' ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo.