Art. 2. Il presente provvedimento verra' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i candidati possono presentare al rettore dell'Universita' di Siena, ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 236/1995, eventuali istanze di ricusazione dei commissari nominati. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento delle commissioni, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Siena, 4 maggio 2000 Il rettore