Art. 2.
    Il   presente   provvedimento   verra'  trasmesso  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.
    Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione,
i  candidati possono presentare al rettore dell'Universita' di Siena,
ai  sensi  dell'art.  9  della  citata  legge  n. 236/1995, eventuali
istanze di ricusazione dei commissari nominati. Decorso tale termine,
e  comunque  dopo  l'insediamento delle commissioni, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
      Siena, 4 maggio 2000
                                                       Il rettore