Art. 8. Assunzione in servizio L'amministrazione interessata invita i vincitori di concorso, a mezzo telegramma o raccomandata a.r., ad assumere servizio, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione. Il personale selezionato e' assunto dall'amministrazione mediante sottoscrizione del contratto individuale di lavoro da parte del direttore amministrativo alle condizioni previste dall'art. 16 del C.C.N.L. del comparto universita'. Il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dal diritto alla stipula del contratto di lavoro. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, posteriormente al termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno della presa di servizio. I lavoratori sono sottoposti ad un periodo di prova di tre mesi; al termine del periodo di prova senza giudizio sfavorevole lo stesso si intende superato. Il giudizio sfavorevole e' proposto dal responsabile della struttura presso la quale il dipendente presta servizio e, in presenza di tale giudizio, il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza obbligo di preavviso.