Art. 10.


                           Borse di studio

    1. Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa
di  studio, fino alla concorrenza del numero delle borse disponibili.
I rimanenti idonei, inclusi i beneficiari di assegno di ricerca e gli
extracomunitari,  possono  partecipare al corso di dottorato fino, al
numero  dei  posti  previsti, mediante il pagamento delle tasse e dei
contributi.
    2.  Ai  dottorandi  italiani  e  comunitari,  con  reddito  annuo
personale  complessivo  non  superiore  a  quaranta  milioni,  verra'
conferita,  ai  sensi e con le modalita' della normativa vigente, una
borsa  di studio il cui importo e' pari a L. 20.450.000 a lordo degli
oneri     previdenziali    e    assistenziali    anche    a    carico
dell'amministrazione a decorrere dal'1o gennaio dell'anno 2000.
    3.  Chi  abbia  usufruito  di una borsa di studio per un corso di
dottorato  anche  per  un  solo anno, non puo' chiedere di fruire una
seconda volta.
    4.   Le   borse  di  studio  sono  assegnate  previa  valutazione
comparativa  di  merito  e  secondo  l'ordine definito nella relativa
graduatoria.  A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione  della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999.
    5.  L'importo  della  borsa  di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.