Art. 3.


                   Titolari di assegni di ricerca

    1)  Possono  presentare  domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma  6,  della  legge  n. 449  del  27 dicembre  1997, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  siano  titolari  di attribuzione di
assegni  per  la  collaborazione  ad  attivita'  di  ricerca. I posti
relativi  non  sono  da  ritenersi  in sovrannumero rispetto a quelli
indicati nell'art. 1.
    2) I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso,  non  hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel  caso  in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.