Art. 9.


                             Iscrizione

    I  candidati che avranno superato le prove di concorso, collocati
nella  graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti disponibili
per  ciascun  dottorato,  dovranno  presentare  o  far pervenire alla
segreteria  studenti  dell'Unical entro il termine di quindici giorni
che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
relativo invito i seguenti documenti:
      a) una  fotocopia  del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
      b) autocertificazione di cittadinanza;
      c) diploma, documento originale, di scuola secondaria superiore
ovvero,  i  comunitari e stranieri, diploma che ha consentito la loro
ammissione alla universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle
competenti  rappresentanze  italiane  secondo  le  norme  vigenti  in
materia  per  l'ammissione  di  studenti  stranieri a corsi di laurea
nelle universita' italiane;
      d) certificato di laurea con relativa votazione;
      e) dichiarazione  (in carta libera) di una eventuale iscrizione
ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e in caso
affermativo, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
      f)  dichiarazione  di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
      g) i cittadini comunitari devono, inoltre, possedere i seguenti
requisiti:
        1)  godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
        2)  essere  in  possesso,  fatta  eccezione della titolarita'
della  cittadinanza  italiana,  di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
        3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
      h) i cittadini italiani e comunitari che intendono fruire della
borsa  di  studio  di  cui  al  successivo art. 11 del presente bando
dovranno    inoltre    produrre,    previa    richiesta    da   parte
dell'amministrazione  universitaria,  autocertificazione  sul reddito
personale complessivo annuo.
    Ulteriore  documentazione comprovante la situazione economica del
candidato   potra'   essere   richiesta  qualora  si  verifichino  le
condizioni di cui al successivo art. 10.
    Gli  atti  e  documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari   italiane   all'estero   e  devono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello stato stesso.