Art. 12. Documenti di rito Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a stipulare, entro il termine previsto dalla nota di invito ed in conformita' a quanto previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Universita', il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per l'assunzione in prova. Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovra' produrre la seguente documentazione: 1) certificato medico rilasciato dall'Azienda sanitaria competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego. Nel suddetto certificato dovra' essere specificato che e' stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita e' escluso dal concorso; 2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e degli art. 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, secondo i modelli predisposti dall'Osservatorio, dalle quali risultino: a) data e luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento diritti politici; e) posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari; f) mancanza di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi pendenti; g) il numero del codice fiscale; h) la composizione del nucleo familiare; i) il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, punto 1) del presente bando di concorso; j) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi da lavoro subordinato ed in caso affermativo il vincitore dovra' rilasciare opzione per il nuovo impiego. Deve inoltre dichiarare di non esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione, di non coprire cariche in societa' costituite a fine di lucro e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni (art. 2, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e deve essere rilasciata anche se negativa. Il candidato che sia dipendente civile di ruolo di una pubblica amministrazione e' tenuto a presentare o a spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al secondo comma del presente articolo quanto segue: il documento di cui al punto 1), una copia integrale dello stato di servizio, deve autocertificare il possesso del titolo di studio prescritto all'art. 2, punto 1) e deve rilasciare le dichiarazioni di cui al punto j). I documenti predetti devono essere validi e in carta semplice; inoltre le dichiarazioni di cui ai punti c) e d) dell'autocertificazione dovranno specificare che il candidato era in possesso della cittadinanza ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso. L'amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Resta salva la possibilita' per il vincitore di presentare al posto di delle dichiarazioni sostitutive i documenti in originale o copia autenticata. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da traduttore ufficiale. Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilita' di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima della scadenza, si provvedera' all'immediata risoluzione del contratto di lavoro. L'amministrazione si riserva di specificare ed integrare la documentazione necessaria per l'accertamento dei requisiti prescritti in sede di stipula del contratto di lavoro.