Art. 12.

                          Documenti di rito

    Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno  a  stipulare, entro il termine previsto dalla nota di invito
ed  in conformita' a quanto previsto dal vigente Contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  dei  dipendenti  del  comparto Universita', il
contratto   individuale   di   lavoro   a   tempo  indeterminato  per
l'assunzione in prova.
    Entro  il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il
vincitore dovra' produrre la seguente documentazione:
      1)   certificato   medico   rilasciato  dall'Azienda  sanitaria
competente  per  territorio o da un medico militare dal quale risulti
che  il  candidato  e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato  all'impiego.  Nel  suddetto certificato dovra' essere
specificato  che  e'  stato  eseguito  l'accertamento sierologico del
sangue,  ai  sensi  dell'art. 7  della  legge 25 luglio 1956, n. 837.
Qualora  il  candidato  sia affetto da qualche imperfezione fisica il
certificato   ne   deve   fare  menzione  con  la  dichiarazione  che
l'imperfezione  stessa  non  menoma  l'attitudine  all'impiego per il
quale  concorre. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita
medica  di  controllo  il  vincitore  del concorso; colui che non sia
riconosciuto  idoneo  o  non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla
visita e' escluso dal concorso;
      2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio  1968,  n. 15 e degli art. 1 e 2 del decreto del Presidente
della   Repubblica   20 ottobre   1998,  n. 403,  secondo  i  modelli
predisposti dall'Osservatorio, dalle quali risultino:
        a) data e luogo di nascita;
        b) residenza;
        c) cittadinanza;
        d) godimento diritti politici;
        e) posizione  agli  effetti  dell'adempimento  degli obblighi
militari;
        f) mancanza di condanne penali o le eventuali condanne penali
riportate e gli eventuali carichi pendenti;
        g) il numero del codice fiscale;
        h) la composizione del nucleo familiare;
        i) il  possesso  del titolo di studio prescritto dall'art. 2,
punto 1) del presente bando di concorso;
        j) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze  dello  Stato,  di Enti pubblici o di aziende private e se
fruisca,  comunque,  di  redditi  da  lavoro  subordinato  ed in caso
affermativo  il  vincitore  dovra'  rilasciare  opzione  per il nuovo
impiego.  Deve  inoltre  dichiarare  di  non esercitare il commercio,
l'industria,  ne'  alcuna  professione,  di  non  coprire  cariche in
societa'  costituite  a  fine  di  lucro e di non trovarsi in nessuna
delle  situazioni  di  incompatibilita'  richiamate  dall'art. 58 del
decreto legislativo n. 29/1993. Detta dichiarazione deve contenere le
eventuali   indicazioni   concernenti  le  cause  di  risoluzione  di
precedenti  rapporti  di  impiego  presso  pubbliche  amministrazioni
(art. 2,  lettera  g)  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686 e deve essere rilasciata anche se negativa.
    Il  candidato  che sia dipendente civile di ruolo di una pubblica
amministrazione   e'   tenuto  a  presentare  o  a  spedire  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al secondo
comma  del  presente  articolo  quanto  segue: il documento di cui al
punto   1),  una  copia  integrale  dello  stato  di  servizio,  deve
autocertificare   il   possesso   del  titolo  di  studio  prescritto
all'art. 2,  punto  1)  e  deve rilasciare le dichiarazioni di cui al
punto j).
    I  documenti  predetti  devono essere validi e in carta semplice;
inoltre    le    dichiarazioni    di   cui   ai   punti   c)   e   d)
dell'autocertificazione  dovranno specificare che il candidato era in
possesso  della  cittadinanza  ed  in  godimento dei diritti politici
anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande
di ammissione al concorso.
    L'amministrazione  e' tenuta ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni mendaci
o  false  sono  punibili  ai  sensi  del  codice penale e delle leggi
speciali  in  materia  e  nei  casi  piu'  gravi  possono  comportare
l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici,  ferma restando la
decadenza   dai  benefici  eventualmente  conseguiti  in  seguito  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    Resta  salva  la  possibilita'  per il vincitore di presentare al
posto  di  delle dichiarazioni sostitutive i documenti in originale o
copia autenticata.
    Agli  atti  e documenti redatti in lingua straniera dovra' essere
allegata  una  traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo   straniero   dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare ovvero da traduttore ufficiale.
    Qualora  non  venga  prodotta  entro  il termine di trenta giorni
dalla  stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva
la  possibilita'  di una proroga dello stesso termine a richiesta del
vincitore  nel  caso  di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto   e  prima  della  scadenza,  si  provvedera'  all'immediata
risoluzione del contratto di lavoro.
    L'amministrazione  si  riserva  di  specificare  ed  integrare la
documentazione necessaria per l'accertamento dei requisiti prescritti
in sede di stipula del contratto di lavoro.