Art. 4.

                       Esclusione dal concorso

    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    L'esclusione  del  concorso  per  difetto  dei  requisiti  di cui
all'art. 2  ovvero  per omissione delle indicazioni di cui all'art. 3
e' disposta con decreto motivato dal direttore in qualsiasi momento.