Art. 6.

                            Preselezione

    Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia
superiore  a 40 l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere
ad  una preselezione costituita da un test psicoattitudinale scritto,
basato  su  domande  con  indicate risposte multiple, fra le quali il
candidato dovra' scegliere, da svolgersi in un tempo predeterminato.
    L'assenza  alla  prova  di preselezione comporta l'esclusione dal
concorso, quale ne sia la causa.
    Saranno  ammessi  a sostenere le prove scritte i concorrenti che,
effettuata  la  preselezione, risulteranno nella relativa graduatoria
entro i primi 40 posti.
    In  caso  di parita' di punteggio la preferenza sara' determinata
dai  titoli  di  cui  all'art.  9 del presente bando. Il candidato e'
tenuto   a   dichiararne   l'eventuale   possesso  nella  domanda  di
partecipazione al concorso.