Art. 6. Preselezione Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a 40 l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad una preselezione costituita da un test psicoattitudinale scritto, basato su domande con indicate risposte multiple, fra le quali il candidato dovra' scegliere, da svolgersi in un tempo predeterminato. L'assenza alla prova di preselezione comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa. Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i concorrenti che, effettuata la preselezione, risulteranno nella relativa graduatoria entro i primi 40 posti. In caso di parita' di punteggio la preferenza sara' determinata dai titoli di cui all'art. 9 del presente bando. Il candidato e' tenuto a dichiararne l'eventuale possesso nella domanda di partecipazione al concorso.