Art. 2. Per l'ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti : 1) titolo di studio: diploma di scuola media superiore; I titoli di studio conseguiti all'estero devono avere la necessaria equipollenza con i titoli italiani, rilasciata dalle competenti autorita'; 2) cittadinanza italiana o cittadinanza di un Paese facente parte dell'Unione europea; 3) eta' non inferiore ad anni 18; 4) assenza di condanne penali; 5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; 6) idoneita' fisica all'impiego. Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano incorsi in un provvedimento di destituzione, di licenziamento o di decadenza, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, da parte di una pubblica amministrazione. Per la valutazione dei titoli conseguiti nell'ambito dell'Unione europea si terra' conto di quanto previsto dall'art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. I requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data indicata al successivo art. 3.