Art. 2.
    Per  l'ammissione  alla  selezione  i  candidati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti :
      1) titolo di studio: diploma di scuola media superiore;
    I   titoli  di  studio  conseguiti  all'estero  devono  avere  la
necessaria  equipollenza  con  i  titoli  italiani,  rilasciata dalle
competenti autorita';
      2)  cittadinanza  italiana  o  cittadinanza di un Paese facente
parte dell'Unione europea;
      3) eta' non inferiore ad anni 18;
      4) assenza di condanne penali;
      5)  essere  in  regola  con  le  norme concernenti gli obblighi
militari;
      6) idoneita' fisica all'impiego.
    Non  possono  essere  ammessi  alla  selezione  coloro  che siano
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano incorsi in
un  provvedimento  di  destituzione, di licenziamento o di decadenza,
per  aver  conseguito  l'impiego  mediante la produzione di documenti
falsi  o  viziati da invalidita' insanabile, da parte di una pubblica
amministrazione.
    Per  la valutazione dei titoli conseguiti nell'ambito dell'Unione
europea  si  terra' conto di quanto previsto dall'art. 37 del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29  e successive modificazioni ed
integrazioni.
    I   requisiti   previsti  dal  presente  articolo  devono  essere
posseduti alla data indicata al successivo art. 3.