Art. 8. Il candidato, prima di assumere servizio, sara' invitato, con comunicazione scritta, alla presentazione dei titoli non prodotti in sede di inoltro della domanda di ammissione e l'Autorita' di bacino del fiume Po, dopo averne verificato la regolarita', provvedera' alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. Dalla data della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il candidato deve far pervenire, entro il termine di giorni quindici, a pena di decadenza, la seguente documentazione: 1) estratto per riassunto dell'atto di nascita. Se nato all'estero, la trascrizione dell'atto di nascita qualora questa sia gia' avvenuta. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato potra' produrre un certificato rilasciato dalla competente autorita' consolare redatto in conformita' ed ai sensi dell'art. 17 della legge n. 15/1968; 2) certificato di stato di famiglia; 3) certificato attestante il godimento dei diritti politici; 4) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente avviso, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge ovvero i cittadini di uno Stato facente parte dell'Unione europea; 5) certificato medico, rilasciato da un medico dell'A.S.L. o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego per il quale viene assunto; 6) per il candidato di sesso maschile, documentazione concernente la posizione nei riguardi degli obblighi militari. I certificati di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quello dall'invito a produrli. Tale termine di validita' puo' essere superato, relativamente ai soli documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4, qualora il candidato attesti, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. L'immunita' da condanne penali e l'assenza di procedimenti penali e di carichi penali pendenti verra' accertata d'ufficio dall'Autorita' di bacino del fiume Po (art. 10 legge n. 15/1968). E' fatta salva la verifica da parte dell'amministrazione del possesso degli altri requisiti per l'accesso al pubblico impiego.