Art. 8.
    Il  candidato,  prima  di  assumere servizio, sara' invitato, con
comunicazione  scritta, alla presentazione dei titoli non prodotti in
sede  di  inoltro della domanda di ammissione e l'Autorita' di bacino
del fiume Po, dopo averne verificato la regolarita', provvedera' alla
stipulazione  del  contratto  individuale di lavoro, sotto riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
    Dalla  data  della  sottoscrizione  del  contratto individuale di
lavoro  il  candidato  deve far pervenire, entro il termine di giorni
quindici, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
      1)  estratto  per  riassunto  dell'atto  di  nascita.  Se  nato
all'estero,  la  trascrizione dell'atto di nascita qualora questa sia
gia'  avvenuta.  Qualora  detta  trascrizione  non  sia  stata ancora
eseguita,  il  candidato  potra'  produrre  un certificato rilasciato
dalla  competente  autorita'  consolare  redatto in conformita' ed ai
sensi dell'art. 17 della legge n. 15/1968;
      2) certificato di stato di famiglia;
      3) certificato attestante il godimento dei diritti politici;
      4)  certificato  di  cittadinanza  italiana. Sono equiparati ai
cittadini  dello  Stato  italiano, anche ai fini del presente avviso,
coloro   i   quali   abbiano   ottenuto  il  riconoscimento  di  tale
equiparazione  a  norma  di  legge  ovvero  i  cittadini di uno Stato
facente parte dell'Unione europea;
      5) certificato medico, rilasciato da un medico dell'A.S.L. o da
un  medico  militare  in  servizio  permanente  effettivo,  dal quale
risulti  che  il  candidato  possiede  l'idoneita' fisica al servizio
continuativo   ed  incondizionato  all'impiego  per  il  quale  viene
assunto;
      6)   per   il   candidato  di  sesso  maschile,  documentazione
concernente la posizione nei riguardi degli obblighi militari.
    I  certificati  di  cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere di
data  non anteriore a tre mesi da quello dall'invito a produrli. Tale
termine  di  validita'  puo'  essere  superato, relativamente ai soli
documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4, qualora il candidato attesti, in
fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato non
hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
    L'immunita' da condanne penali e l'assenza di procedimenti penali
e   di   carichi   penali   pendenti   verra'   accertata   d'ufficio
dall'Autorita' di bacino del fiume Po (art. 10 legge n. 15/1968).
    E'  fatta  salva  la  verifica  da parte dell'amministrazione del
possesso degli altri requisiti per l'accesso al pubblico impiego.