Art. 10.
    Entro  sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario
deve  trasmettere  al  C.N.R.  una  particolareggiata relazione sulle
ricerche compiute.
    La  relazione  deve  essere  corredata  di  una dichiarazione del
direttore  delle ricerche contenente l'esatta indicazione del periodo
complessivo  durante  il  quale l'assegnatario ha atteso agli studi e
ricerche anzidetti.
    La  relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del C.N.R.