Art. 11.
    La  borsa  di  studio  puo'  essere  rinnovata, con provvedimento
C.N.R.,  per  un  periodo  non  superiore alla durata per la quale e'
stata concessa.
    La richiesta, formulata per iscritto dal borsista e corredata del
parere  favorevole  del  direttore della ricerca, dovra' pervenire al
C.N.R. almeno tre mesi prima della scadenza della borsa stessa.