Art. 11. La borsa di studio puo' essere rinnovata, con provvedimento C.N.R., per un periodo non superiore alla durata per la quale e' stata concessa. La richiesta, formulata per iscritto dal borsista e corredata del parere favorevole del direttore della ricerca, dovra' pervenire al C.N.R. almeno tre mesi prima della scadenza della borsa stessa.