Art. 4. Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice sara' nominata dal presidente dell'IEN con successivo provvedimento e sara' composta, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, da un presidente e da due esperti nelle materie oggetto del concorso. Il segretario della commissione sara' scelto fra i dipendenti dell'Istituto. La commissione dovra' concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla data di effettuazione della prima prova scritta.