Art. 4.


                      Commissione esaminatrice

    La   Commissione   esaminatrice  sara'  nominata  dal  presidente
dell'IEN  con  successivo  provvedimento  e  sara'  composta, secondo
quanto   stabilito   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 487/1994,  da un presidente e da due esperti nelle materie oggetto
del  concorso.  Il  segretario  della  commissione sara' scelto fra i
dipendenti dell'Istituto.
    La  commissione  dovra'  concludere  i suoi lavori entro sei mesi
dalla data di effettuazione della prima prova scritta.