Art. 5. Titoli valutabili La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra' complessivamente di 75 punti, cosi' ripartiti: 15 punti per la valutazione dei titoli; 60 punti per le prove d'esame. I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti: 20 punti per ciascuna prova scritta; 20 punti per la prova orale. La valutazione dei titoli verra' effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima di procedere alla correzione dei relativi elaborati, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del testo aggiornato del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I titoli valutabili sono i seguenti: a) pubblicazioni, lavori a stampa attribuibili anche parzialmente all'interessato, in settori attinenti le attivita' previste per il posto da conferire, fino ad un massimo di 5 punti; b) borse di studio o forme equivalenti di formazione (contratti a termine e/o attivita' lavorative) in settori inerenti le attivita' previste per il posto da conferire, fino ad un massimo di 5 punti; c) titoli di studio e accademici (diploma di laurea richiesto per l'ammissione al concorso conseguita con il massimo dei voti, diploma di dottore di ricerca, altre lauree oltre quella richiesta), frequenza di corsi e scuole di specializzazione, fino ad un massimo di 3 punti; d) partecipazione a convegni e congressi ed ogni altro titolo, attinente alla natura del concorso, che il candidato intenda produrre, fino ad un massimo di 2 punti. La commissione esaminatrice determinera' i criteri per la valutazione dei titoli di cui ai punti precedenti prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. Tutti i titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di scadenza di ammissione al concorso, dovranno essere idoneamente documentati e prodotti in originale o in copia autenticata, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita'.