Art. 5.


                          Titoli valutabili

    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 75 punti, cosi' ripartiti:
      15 punti per la valutazione dei titoli;
      60 punti per le prove d'esame.
    I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
      20 punti per ciascuna prova scritta;
      20 punti per la prova orale.
    La  valutazione  dei titoli verra' effettuata dopo lo svolgimento
delle prove scritte e prima di procedere alla correzione dei relativi
elaborati,  conformemente  a  quanto  disposto  dall'art. 8 del testo
aggiornato del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    I titoli valutabili sono i seguenti:
      a) pubblicazioni,    lavori   a   stampa   attribuibili   anche
parzialmente  all'interessato,  in  settori  attinenti  le  attivita'
previste per il posto da conferire, fino ad un massimo di 5 punti;
      b) borse di studio o forme equivalenti di formazione (contratti
a  termine e/o attivita' lavorative) in settori inerenti le attivita'
previste per il posto da conferire, fino ad un massimo di 5 punti;
      c) titoli  di  studio e accademici (diploma di laurea richiesto
per  l'ammissione  al  concorso  conseguita  con il massimo dei voti,
diploma  di dottore di ricerca, altre lauree oltre quella richiesta),
frequenza  di  corsi e scuole di specializzazione, fino ad un massimo
di 3 punti;
      d) partecipazione  a convegni e congressi ed ogni altro titolo,
attinente   alla  natura  del  concorso,  che  il  candidato  intenda
produrre, fino ad un massimo di 2 punti.
    La   commissione  esaminatrice  determinera'  i  criteri  per  la
valutazione dei titoli di cui ai punti precedenti prima di aver preso
visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
    Tutti  i titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di
scadenza  di  ammissione  al  concorso,  dovranno  essere idoneamente
documentati  e  prodotti  in originale o in copia autenticata, a cura
degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita'.