Art. 6. Prova - Valutazione Le prove d'esame, consistono: a) in due prove scritte; b) in una prova orale. Il programma di esame e' riportato nell'allegato n. 1. La commissione assegnera' per ciascuna delle due prove scritte fino ad un massimo di 20 punti. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 14/20 punti. Il punteggio finale delle prove scritte sara' dato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle due singole prove. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' data ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quella in cui essi devono sostenerla. Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione di almeno 25/40 punti. Durante la prova orale verra' accertata la conoscenza della lingua straniera. La prova si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Al termine della prova orale la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno di essi riportati che sara' affisso nella sede d'esame. La votazione complessiva, per i candidati che avranno superato la prova orale, risultera' dalla somma dei punteggi riportati nelle due prove scritte, del punteggio riportato nella prova orale nonche' del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova di esame nei giorni fissati e all'ora stabilita saranno considerati decaduti dal concorso